Il tirocinio formativo, regolamentato dall’articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 (Pacchetto Treu) e dal decreto del Ministero del Lavoro 25 marzo del 1998, n. 142, consiste in un periodo di formazione “sul campo”, che costituisce un’occasione di conoscenza diretta del mondo del lavoro oltre che di acquisizione di una specica professionalità. Attraverso il tirocinio, i giovani hanno la possibilità di conoscere e vivere concretamente una realtà aziendale e di acquisire quelle conoscenze ed esperienze professionali che le scuole e le università forniscono raramente. Questa esperienza rappresenta, quindi, un credito formativo necessario a chi entra per la prima volta nel mondo del
lavoro.
I destinatari della formazione sono:
La normativa prevede che il tirocinio sia realizzato tramite una convenzione tra ente promotore, impresa ospitante e tirocinante oppure attraverso convenzioni-quadro con le associazioni dei datori di lavoro Per poter attivare un tirocinio è indispensabile un soggetto promotore che ha il ruolo di intermediario fra il tirocinante e l’azienda ospitante. I soggetti promotori elencati nell’articolo 2 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 sono i seguenti: università, provveditorati agli studi, scuole statali, scuole private parificate, centri di formazione e di orientamento pubblici o convenzionati, comunità terapeutiche e cooperative sociali, servizi di inserimento lavorativo per disabili, agenzie regionali per l’impiego, direzioni provinciali del lavoro e istituzioni formative private, senza fini di lucro. La durata del tirocinio può variare a seconda del soggetto coinvolto, nel seguente modo:
Il tutor, figura individuata dal soggetto promotore e dall’azienda, è il responsabile didattico-organizzativo delle attività che lo stagista svolge all’interno della stessa. Lo stagista non viene retribuito per l’attività svolta, in quanto il rapporto con l’azienda ospitante non costituisce un rapporto di lavoro. Tuttavia ci sono delle forme di rimborso spese, a volte anche piuttosto consistenti, oltre a buoni pasto che però vengono assegnati a discrezionalità dell’azienda.
Le attività svolte nel corso di uno stage hanno valore di credito formativo e, quando sono certificate dalle strutture promotrici, possono essere riportare nel curriculum dello studente o del lavoratore.