«L’obbligo scolastico di cui all’articolo 34 della Costituzione, nonchè l’obbligo formativo, introdotto con la Legge n. 144 del 17/5/1999 (art. 68) sono stati ridefiniti ed ampliati come diritto all’istruzione e formazione e correlativo dovere con la Legge n. 53 del 2003 e con i successivi decreti attuativi: in particolare, con il Decreto legislativo n. 76/2005, la Repubblica assicura a tutti i ragazzi il diritto all’istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Infine la legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006) ha innalzato a sedici anni l’obbligo di istruzione e l’età di accesso al lavoro.
Pertanto il nuovo obbligo di istruzione può essere assolto nel sistema scolastico, nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del D. lgs. 226/2005 o con l’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere (ex art. 48 del D. lgs. 276/2003 e art. 48 della L. 183/2010) e si completa con l’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione».